In attuazione delle direttive CEE n. 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, si è succeduta in Italia tutta una normativa specifica, afferente il settore dei rifiuti, in continua evoluzione ed attualizzazione, avente lo scopo di regolare il settore specifico della gestione dei rifiuti in tutte le forme in cui questa possa manifestarsi.

Attualmente l’obbligo per il rilascio delle garanzie finanziarie connesse al rilascio dell’  Autorizzazione per la costituzione e gestione della discarica (la risultante di tutti i controlli e le valutazioni propedeutiche fatte dalle competenti autorità interessate sulla base della documentazione presentata dal richiedente) è previsto all’art. 14 del D.Lgs.  36/2003.

Sono previste due distinte garanzie :

  • La garanzia per l’attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, garantisce l’adempimento ed il rispetto delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione per la gestione della discarica e gli adempimenti connessi alla sua chiusura ; il suo ammontare (comunque espresso nel documento autorizzativo) è determinato per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica
  • La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica garantisce che le procedure della c.d. gestione post-operativa (manutenzione, sorveglianza e controllo della discarica cessata) vengano eseguite e rispettate ; anche in questo caso il massimale di garanzia (anch’esso comunque riportato nella Autorizzazione) è commisurato al costo complessivo della gestione post-operativa.

Le garanzie indicate devono essere presentate contestualmente all’inizio della attivazione o gestione della discarica, e comunque ne è richiesta la presentazione nel documento autorizzativo.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *