Olimpia

Cauzioni

Le garanzie fidejussorie assicurative, meglio conosciute come “polizze cauzioni”, costituiscono una forma di garanzia particolarmente vantaggiosa per gli operatori economici.

Esse sono infatti riconosciute come valide sia dagli enti pubblici sia da soggetti privati ed assunte a fronte di obbligazioni di legge ovvero di contratto.

Le nostre soluzioni

Olimpia Cauzioni e Rischi Tecnologici, grazie all’esperienza maturata unita all’elevato grado di professionalità, offre a tutti suoi clienti la migliore soluzione ad ogni esigenza relativa alle garanzie fideiussorie.

Consente la partecipazione alle gare di appalto di lavori, forniture, servizi e manutenzioni, garantendo in tal senso la successiva sottoscrizione del contratto nonché l’osservanza degli obblighi derivanti in capo al Contraente in caso di aggiudicazione dell’appalto.

La polizza, come da previsione di Legge, è richiesta dalla Stazione appaltante ad ogni Impresa che intende partecipare ad una gara d’appalto. Essa ha lo scopo di garantire all’ente pubblico l’impegno dell’Impresa aggiudicataria a sottoscrivere il relativo contratto.

La polizza provvisoria copre anche il mancato possesso da parte dell’Impresa partecipante dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari così come previsti dal bando di gara. La polizza dovrà contenere altresì l’impegno del garante nei confronti dell’Impresa aggiudicataria a rilasciare la garanzia di buona esecuzione – c.d. Definitiva – L’importo della cauzione è stabilito nella misura del 2% dell’importo dei lavori a base d’asta e può essere ridotto del 50% nel caso in cui l’Impresa sia in possesso di certificazione ISO.

Garantisce la buona esecuzione dei lavori da parte della impresa aggiudicataria della gara d’appalto. L’Impresa aggiudicataria deve presentare questa polizza a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la firma del contratto stesso.

L’importo della cauzione è stabilito nella misura del 10% dell’importo dei lavori al netto dell’eventuale ribasso d’asta. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso è superiore al 20%, la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Gli importi garantiti in polizza sono progressivamente svincolati mediante attestato di stato d’avanzamento lavori o analogo documento. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna alla Compagnia di Assicurazioni, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle percentuali di lavoro eseguito.

La polizza sarà efficace sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione e in ogni caso decorsi dodici mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Il 6 luglio 2005 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n.122 che dando attuazione ai principi sanciti nella legge delega n. 210/2004 ha introdotto anche in Italia una normativa specifica per la tutela dell’acquirente di immobili.

Il suddetto provvedimento ha lo scopo di realizzare una copertura assicurativa globale tesa a soddisfare l’ineludibile esigenza di dare maggior tutela al credito degli acquirenti o promissari acquirenti di immobili da costruire in tutti quei casi ,registrati in passato con allarmante frequenza, in cui il costruttore venga assoggettato a procedure implicanti una situazione di crisi. In particolare il Legislatore ha individuato una serie di obblighi e di strumenti normativi tra cui i più importanti sono:

  • Il rilascio all’acquirente dell’immobile di una polizza fideiussoria a garanzia degli anticipi versati dallo stesso nel caso del mancato rispetto dei termini di consegna causa stato di crisi dell’impresa committente
  • Il rilascio di una polizza assicurativa con durata decennale a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., che derivino da rovina totale o parziale, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto di costruzione.

Polizza a favore del Ministero dell’ambiente che viene richiesta a tutte le imprese che svolgono attività di trasporto e/o intermediazione di rifiuti a garanzia di quanto previsto dal Dlgs n. 152/2006.

Lo svolgimento delle suddette attività è subordinato all’iscrizione ad un particolare albo, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, suddiviso per categorie in base al tipo di attività svolta e ai quantitativi di rifiuti movimentati. L’iscrizione a tale albo necessita di una garanzia fideiussoria a beneficio del Ministero. Nel rispetto delle categorie previste dalla Legge, Olimpia MGA S.r.l. rilascia le garanzie relative alle seguenti attività:

  • trasporto di rifiuti urbani pericolosi (categoria 1)
  • trasporto rifiuti pericolosi (categoria 5)
  • l’intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi (categoria 8).

La durata della polizza è di cinque anni maggiorata di un ulteriore periodo di due anni nel corso del quale il beneficiario può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia della stessa e quindi solo per i sinistri sorti nei precedenti 5 anni. Laddove l’impresa sia in possesso della registrazione Emas – regolamento Ce n. 1221/2009 – o della certificazione Uni En Iso 14001 sono previste delle riduzioni degli importi da garantire rispettivamente del 50 % e del 40%.

Fidejussioni per il pagamento periodico differito dei dazi doganali, per temporanee importazioni, per altre operazioni doganali. Garantiscono l’assorbimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Amministratore Doganale nelle:

  • importazioni definitive con beneficio del pagamento periodico e/o differito dei diritti doganali
  • importazioni o esportazioni con procedure semplificate
  • traffico di perfezionamento attivo e passivo (ex temporanea importazione ed esportazione)
  • introduzione in depositi doganali privati
  • daziati sospesi
  • trasferimento da una dogana italiana all’altra (c.m.e.)
  • fuori orario doganale
  • manifesto di bordo

Enti regionali, statali o europei, mediante bando o concorso, concedono contributi per lo sviluppo di alcune attività specifiche quali: ricerca e innovazione, avvio di nuove attività produttive o acquisto di macchinari, corsi di formazione e stage, sviluppo e servizi di aree considerate depresse per mancanza di strutture e di servizi di prima necessità. In particolare l’azienda aggiudicataria che intende portare a termine una delle suddette attività può richiedere un anticipo della quota parte del prestito stipulando una polizza fideiussoria con l’autorità competente a garanzia dell’importo anticipato.

Garantisce l’adempimento degli oneri siano essi rappresentati da obblighi di fare (realizzazione di opere di urbanizzazione) che da obblighi di dare (pagamento costi di costruzione / Legge Bucalossi).

La normativa vigente stabilisce che ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale partecipa agli “oneri” a essa relativi e che l’esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, a fronte di:

  • versamento di un contributo in relazione agli oneri dallo stesso sostenuti per opere di urbanizzazione primarie e secondarie
  • realizzazione di opere di urbanizzazione ancora da realizzare
  • versamento di un contributo commisurato al costo di costruzione

L’IVA si applica sulla cessione di beni e/o la prestazione di servizi effettuate nell’esercizio di imprese o di arti e professioni e su importazioni, da chiunque effettuate.

I soggetti/contribuenti, che effettuano cessione di beni e prestazioni di servizi, avendo versato all’erario l’imposta incassata (determinando IVA a debito e IVA a credito), sono tenuti a presentare periodicamente, annualmente o trimestralmente, una dichiarazione dell’IVA.

Se dalla dichiarazione risulta che l’IVA a credito è superiore all’IVA a debito il soggetto ha il diritto di richiedere tale credito prestando garanzia tramite POLIZZA FIDEIUSSORIA.

Tale fideiussione garantisce che, in caso di accertamento IVA negativo, il credito liquidato, ed i relativi interessi, vengano in tutto o in parte restituiti.

La fideiussione per rimborso IVA è di durata triennale e non sono previste proroghe.

In attuazione delle direttive CEE n. 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, si è succeduta in Italia tutta una normativa specifica, afferente il settore dei rifiuti, in continua evoluzione ed attualizzazione, avente lo scopo di regolare il settore specifico della gestione dei rifiuti in tutte le forme in cui questa possa manifestarsi.

Attualmente l’obbligo per il rilascio delle garanzie finanziarie connesse al rilascio dell’  Autorizzazione per la costituzione e gestione della discarica (la risultante di tutti i controlli e le valutazioni propedeutiche fatte dalle competenti autorità interessate sulla base della documentazione presentata dal richiedente) è previsto all’art. 14 del D.Lgs.  36/2003.

Sono previste due distinte garanzie :

  • La garanzia per l’attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, garantisce l’adempimento ed il rispetto delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione per la gestione della discarica e gli adempimenti connessi alla sua chiusura ; il suo ammontare (comunque espresso nel documento autorizzativo) è determinato per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica
  • La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica garantisce che le procedure della c.d. gestione post-operativa (manutenzione, sorveglianza e controllo della discarica cessata) vengano eseguite e rispettate ; anche in questo caso il massimale di garanzia (anch’esso comunque riportato nella Autorizzazione) è commisurato al costo complessivo della gestione post-operativa.

Le garanzie indicate devono essere presentate contestualmente all’inizio della attivazione o gestione della discarica, e comunque ne è richiesta la presentazione nel documento autorizzativo.

II Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell’opera oggetto del contratto.

La fidejussione per la coltivazione di cave è generalmente richiesta dall’ente statale preposto al rilascio di autorizzazioni per coltivazione di cave (al momento la Regione), nei confornti di tutte quelle aziende o società che svolgono attività di estrazione minerarie, a garanzia del rispetto degli obblighi che si riferiscono alle norme di valorizzazione e riqualificazione del territorio dentro il quale queste aziende vanno ad operare. Attualmente non esiste una specifica norma italiana in merito e si fa quindi riferimento alle direttive Europee sull’argomento.

L’azienda che richiede questa autorizzazione deve presentate la dichiarazione di inizio lavoro, allegare il documento di salute e sicurezza e deve rispettare le relative norme ambientali europee. Nel caso questa non rispetti tali norme, l’amministrazione pubblica a lavori ultimati ha la facoltà di chiedere l’importo complessivo dei danni arrecati per il non rispetto della riqualificazione del territorio e per non incorrere nel mancato pagamento, l’amministrazione pubblica chiede di stipulare una fidejussione a garanzia delle norme di riqualificazione ambientale del sito in cui vengono svolti i lavori di estrazione.

La fidejussione per la coltivazione di cave è generalmente richiesta dall’ente statale preposto al rilascio di autorizzazioni per coltivazione di cave (al momento la Regione), nei confornti di tutte quelle aziende o società che svolgono attività di estrazione minerarie, a garanzia del rispetto degli obblighi che si riferiscono alle norme di valorizzazione e riqualificazione del territorio dentro il quale queste aziende vanno ad operare. Attualmente non esiste una specifica norma italiana in merito e si fa quindi riferimento alle direttive Europee sull’argomento.

L’azienda che richiede questa autorizzazione deve presentate la dichiarazione di inizio lavoro, allegare il documento di salute e sicurezza e deve rispettare le relative norme ambientali europee. Nel caso questa non rispetti tali norme, l’amministrazione pubblica a lavori ultimati ha la facoltà di chiedere l’importo complessivo dei danni arrecati per il non rispetto della riqualificazione del territorio e per non incorrere nel mancato pagamento, l’amministrazione pubblica chiede di stipulare una fidejussione a garanzia delle norme di riqualificazione ambientale del sito in cui vengono svolti i lavori di estrazione.

Olimpia Click: Affidamento online per cauzioni AA. PP.

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