Olimpia

Rischi Tecnologici

Parlare di rischio tecnologico significa considerare il pericolo per l’uomo e per l’ambiente che può derivare da una serie di attività produttive collegate a lavori sulle infrastrutture e sulle reti tecnologiche.

L’evoluzione delle attività industriali e la natura sempre più sofisticata e complessa di particolari apparecchiature ed impianti hanno fatto maturare il convincimento di raggruppare in uno specifico Ramo assicurativo tutte le esigenze di copertura dei danni cui tali attività sono esposte.

Rischi Tecnologici

Parlare di rischio tecnologico significa considerare il pericolo per l’uomo e per l’ambiente che può derivare da una serie di attività produttive collegate a lavori sulle infrastrutture e sulle reti tecnologiche.

L’evoluzione delle attività industriali e la natura sempre più sofisticata e complessa di particolari apparecchiature ed impianti hanno fatto maturare il convincimento di raggruppare in uno specifico Ramo assicurativo tutte le esigenze di copertura dei danni cui tali attività sono esposte.

Rischi Tecnologici

Parlare di rischio tecnologico significa considerare il pericolo per l’uomo e per l’ambiente che può derivare da una serie di attività produttive collegate a lavori sulle infrastrutture e sulle reti tecnologiche.

L’evoluzione delle attività industriali e la natura sempre più sofisticata e complessa di particolari apparecchiature ed impianti hanno fatto maturare il convincimento di raggruppare in uno specifico Ramo assicurativo tutte le esigenze di copertura dei danni cui tali attività sono esposte.

La polizza CAR (Contractors’ All Risks) è una copertura assicurativa “tutti i rischi” rivolta alle imprese esecutrici di lavori edili o infrastrutturali come aziende di costruzioni di strade, ponti, dighe, ecc. che si aggiudicano appalti pubblici e mira a ridurre i tempi di attesa dell’intero iter assuntivo. I suoi vantaggi sono la piena copertura dei beni assicurati nel corso della fase di costruzione, in caso di danni dovuti ad agenti esterni (furto, incendio, fenomeni atmosferici ed eventi socio politici) ed interni (incidenti, errori in fase di progettazione e di calcolo). Nella polizza, però, è possibile decidere quali eventi escludere.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) non contiene una disposizione specifica che disciplini le polizze CAR (Contractors’ All Risks) per gli appalti pubblici, come invece previsto dall’art. 129 del previgente D.lgs. 50/2016, tuttavia, l’obbligo per l’esecutore di stipulare una polizza che copra tutti i rischi derivanti dall’esecuzione delle opere, escludendo solo quelli causati da errori o carenze progettuali, atti di terzi e forza maggiore è stato mantenuto all’art. 117, commi 10 e 11.

La copertura deve includere:

  • danni materiali e diretti all’opera durante l’esecuzione dei lavori;
  • responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni cagionati nel corso dell’esecuzione, fino all’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Inoltre, per lavori di importo superiore al doppio delle soglie previste dall’art. 14, l’esecutore ha l’obbligo di sottoscrivere una polizza RCT decennale a copertura dei danni da rovina parziale/totale o gravi difetti costruttivi.

ART. 117 – commi 10 e 11, D.lgs 36/2023:

“10. L’esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

  1. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 14, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.”

La polizza CAR per opere private è una copertura volontaria ma fortemente consigliata per le imprese di costruzione. Questa assicurazione protegge il costruttore dai rischi che si verificano durante l’esecuzione di opere civili o industriali. Tra i principali eventi coperti rientrano:

  • incendi, furti, eventi atmosferici (uragani, trombe d’aria, inondazioni), frane e terremoti;
  • errori di esecuzione o di montaggio;
  • costi di demolizione, sgombero e ricostruzione;
  • danni a impianti e strutture preesistenti;
  • danni involontariamente arrecati a terzi durante i lavori (RCT).

In ambito privato non vige un obbligo normativo generale alla stipula della polizza CAR, ma questa è frequentemente richiesta da committenti, banche o investitori come prerequisito per l’avvio del cantiere.

La polizza decennale postuma è un’assicurazione obbligatoria per lavori di importo superiore al doppio delle soglie previste dall’art. 14 a copertura della responsabilità decennale dell’appaltatore prevista dall’art. 1669 del Codice Civile. Il Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), all’art. 119 prevede infatti l’obbligo per l’esecutore di  appalti pubblici sopra soglia, di offrire una copertura decennale postuma e una RCT decennale a partire dalla chiusura dei lavori (emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione).

Essa garantisce la stazione appaltante da:

  • rovina totale o parziale dell’opera;
  • gravi difetti costruttivi, per un periodo di 10 anni dalla data di ultimazione.

 

Riferimenti normativi attuali:

  • D.lgs. 36/2023, Art. 117 – “Garanzie e coperture assicurative”
  • Codice Civile, Art. 1669 – “Rovina e difetti di cose immobili”
  • Regolamenti attuativi e decreti MIT per la definizione delle soglie economiche di applicazione

La polizza CAR (Contractors’ All Risks) è una copertura assicurativa “tutti i rischi” rivolta alle imprese esecutrici di lavori edili o infrastrutturali come aziende di costruzioni di strade, ponti, dighe, ecc. che si aggiudicano appalti pubblici e mira a ridurre i tempi di attesa dell’intero iter assuntivo. I suoi vantaggi sono la piena copertura dei beni assicurati nel corso della fase di costruzione, in caso di danni dovuti ad agenti esterni (furto, incendio, fenomeni atmosferici ed eventi socio politici) ed interni (incidenti, errori in fase di progettazione e di calcolo). Nella polizza, però, è possibile decidere quali eventi escludere.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) non contiene una disposizione specifica che disciplini le polizze CAR (Contractors’ All Risks) per gli appalti pubblici, come invece previsto dall’art. 129 del previgente D.lgs. 50/2016, tuttavia, l’obbligo per l’esecutore di stipulare una polizza che copra tutti i rischi derivanti dall’esecuzione delle opere, escludendo solo quelli causati da errori o carenze progettuali, atti di terzi e forza maggiore è stato mantenuto all’art. 117, commi 10 e 11.

La copertura deve includere:

  • danni materiali e diretti all’opera durante l’esecuzione dei lavori;
  • responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni cagionati nel corso dell’esecuzione, fino all’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Inoltre, per lavori di importo superiore al doppio delle soglie previste dall’art. 14, l’esecutore ha l’obbligo di sottoscrivere una polizza RCT decennale a copertura dei danni da rovina parziale/totale o gravi difetti costruttivi.

ART. 117 – commi 10 e 11, D.lgs 36/2023:

“10. L’esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

  1. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 14, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.”

La polizza CAR per opere private è una copertura volontaria ma fortemente consigliata per le imprese di costruzione. Questa assicurazione protegge il costruttore dai rischi che si verificano durante l’esecuzione di opere civili o industriali. Tra i principali eventi coperti rientrano:

  • incendi, furti, eventi atmosferici (uragani, trombe d’aria, inondazioni), frane e terremoti;
  • errori di esecuzione o di montaggio;
  • costi di demolizione, sgombero e ricostruzione;
  • danni a impianti e strutture preesistenti;
  • danni involontariamente arrecati a terzi durante i lavori (RCT).

In ambito privato non vige un obbligo normativo generale alla stipula della polizza CAR, ma questa è frequentemente richiesta da committenti, banche o investitori come prerequisito per l’avvio del cantiere.

La polizza decennale postuma è un’assicurazione obbligatoria per lavori di importo superiore al doppio delle soglie previste dall’art. 14 a copertura della responsabilità decennale dell’appaltatore prevista dall’art. 1669 del Codice Civile. Il Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), all’art. 119 prevede infatti l’obbligo per l’esecutore di  appalti pubblici sopra soglia, di offrire una copertura decennale postuma e una RCT decennale a partire dalla chiusura dei lavori (emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione).

Essa garantisce la stazione appaltante da:

  • rovina totale o parziale dell’opera;
  • gravi difetti costruttivi, per un periodo di 10 anni dalla data di ultimazione.

 

Riferimenti normativi attuali:

  • D.lgs. 36/2023, Art. 117 – “Garanzie e coperture assicurative”
  • Codice Civile, Art. 1669 – “Rovina e difetti di cose immobili”
  • Regolamenti attuativi e decreti MIT per la definizione delle soglie economiche di applicazione

La polizza CAR (Contractors’ All Risks) è una copertura assicurativa “tutti i rischi” rivolta alle imprese esecutrici di lavori edili o infrastrutturali come aziende di costruzioni di strade, ponti, dighe, ecc. che si aggiudicano appalti pubblici e mira a ridurre i tempi di attesa dell’intero iter assuntivo. I suoi vantaggi sono la piena copertura dei beni assicurati nel corso della fase di costruzione, in caso di danni dovuti ad agenti esterni (furto, incendio, fenomeni atmosferici ed eventi socio politici) ed interni (incidenti, errori in fase di progettazione e di calcolo). Nella polizza, però, è possibile decidere quali eventi escludere.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) non contiene una disposizione specifica che disciplini le polizze CAR (Contractors’ All Risks) per gli appalti pubblici, come invece previsto dall’art. 129 del previgente D.lgs. 50/2016, tuttavia, l’obbligo per l’esecutore di stipulare una polizza che copra tutti i rischi derivanti dall’esecuzione delle opere, escludendo solo quelli causati da errori o carenze progettuali, atti di terzi e forza maggiore è stato mantenuto all’art. 117, commi 10 e 11.

La copertura deve includere:

  • danni materiali e diretti all’opera durante l’esecuzione dei lavori;
  • responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni cagionati nel corso dell’esecuzione, fino all’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Inoltre, per lavori di importo superiore al doppio delle soglie previste dall’art. 14, l’esecutore ha l’obbligo di sottoscrivere una polizza RCT decennale a copertura dei danni da rovina parziale/totale o gravi difetti costruttivi.

ART. 117 – commi 10 e 11, D.lgs 36/2023:

“10. L’esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

  1. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 14, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.”

La polizza CAR per opere private è una copertura volontaria ma fortemente consigliata per le imprese di costruzione. Questa assicurazione protegge il costruttore dai rischi che si verificano durante l’esecuzione di opere civili o industriali. Tra i principali eventi coperti rientrano:

  • incendi, furti, eventi atmosferici (uragani, trombe d’aria, inondazioni), frane e terremoti;
  • errori di esecuzione o di montaggio;
  • costi di demolizione, sgombero e ricostruzione;
  • danni a impianti e strutture preesistenti;
  • danni involontariamente arrecati a terzi durante i lavori (RCT).

In ambito privato non vige un obbligo normativo generale alla stipula della polizza CAR, ma questa è frequentemente richiesta da committenti, banche o investitori come prerequisito per l’avvio del cantiere.

La polizza decennale postuma è un’assicurazione obbligatoria per lavori di importo superiore al doppio delle soglie previste dall’art. 14 a copertura della responsabilità decennale dell’appaltatore prevista dall’art. 1669 del Codice Civile. Il Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), all’art. 119 prevede infatti l’obbligo per l’esecutore di  appalti pubblici sopra soglia, di offrire una copertura decennale postuma e una RCT decennale a partire dalla chiusura dei lavori (emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione).

Essa garantisce la stazione appaltante da:

  • rovina totale o parziale dell’opera;
  • gravi difetti costruttivi, per un periodo di 10 anni dalla data di ultimazione.

 

Riferimenti normativi attuali:

  • D.lgs. 36/2023, Art. 117 – “Garanzie e coperture assicurative”
  • Codice Civile, Art. 1669 – “Rovina e difetti di cose immobili”
  • Regolamenti attuativi e decreti MIT per la definizione delle soglie economiche di applicazione