Parlare di rischio tecnologico significa considerare il pericolo per l’uomo e per l’ambiente che può derivare da una serie di attività produttive collegate a lavori sulle infrastrutture e sulle reti tecnologiche.
L’evoluzione delle attività industriali e la natura sempre più sofisticata e complessa di particolari apparecchiature ed impianti hanno fatto maturare il convincimento di raggruppare in uno specifico Ramo assicurativo tutte le esigenze di copertura dei danni cui tali attività sono esposte.
Ai sensi dell’Art. 129 del Dlgs 50/2016, l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici (art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994)
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 75 e dall’articolo 113, l’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, l’esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
Con il regolamento è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per gli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro. (comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 152 del 2008)
Uno delle più importanti coperture assicurative che riguarda le imprese di costruzione è la polizza C.A.R. (contractors all risks) “tutti i rischi del costruttore di opere civili”.
La polizza C.A.R. serve principalmente a tutelare il costruttore da tutti quei problemi che potrebbero insorgere nel corso della costruzione e causare danni all’opera stessa.
Nello specifico, grazie alla stipula di tale polizza, sono assicurati:
Il Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n.122, dando attuazione ai principi sanciti nella legge delega n. 210/2004, ha introdotto anche in Italia, una normativa specifica per la tutela degli acquirenti di immobili. In particolare, tra le varie cose, è stato imposto al costruttore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa decennale postuma a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., che derivino da rovina totale o parziale, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto di costruzione. E’ importante sottolineare che la polizza, oltre ad essere obbligatoria per norma di Legge, rappresenta una garanzia per l’acquirente che quindi ha sia il diritto sia l’interesse a richiederla sempre.